Sez. 3, Sentenza n. 1501 del 22/05/1973 (Rv. 364260 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - VINCOLI IDROGEOLOGICI E FORESTALI NON DICHIARATI - GARANZIA DEL VENDITORE - LIMITI - CONOSCENZA DEL COMPRATORE - PREVISIONE LEGISLATIVA - IRRILEVANZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - VINCOLI IDROGEOLOGICI E FORESTALI NON DICHIARATI - GARANZIA DEL VENDITORE - LIMITI - CONOSCENZA DEL COMPRATORE - PREVISIONE LEGISLATIVA - IRRILEVANZA.*
La previsione dell'art 1489 cod civ, relativa a oneri e pesi gravanti sulla cosa venduta, comprende anche l'ipotesi che sul bene alienato siano stati imposti vincoli idrogeologici e forestali non dichiarati nell'atto di compravendita dal venditore, il quale e pertanto tenuto alla prevista garanzia se non provi la reale conoscenza del vincolo stesso da parte del compratore. Ai fini della predetta conoscenza e irrilevante che apposite leggi in materia prevedano in via astratta l'imposizione dei vincoli, giacche l'Onere relativo a carico di un determinato bene sorge soltanto a seguito di specifici provvedimenti amministrativi, la cui cognizione non puo presumersi. (Conf 3182/69, mass n 343168).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)