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Sez. 1, Sentenza n. 3118 del 16/02/2005 (Rv. 579945 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno indennizzabile - Nozione - Coincidenza con quello oggetto di controversia nella causa antecedente, durata irragionevolmente, o nelle spese od oneri per questa sostenuti - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579945-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno patrimoniale da riparare non è quello - da inadempimento o da illecito extracontrattuale - di cui si controverte nella causa antecedente, il cui soddisfacimento dipende unicamente dall'esito della causa e il cui ritardo pregiudizievole può essere fatto valere nella causa suddetta, né quello costituito dalle spese e dagli oneri sostenuti in detto procedimento per far valere il proprio diritto leso, ma unicamente lo specifico pregiudizio che sia derivato alla parte dal fatto che la controversia si è eccessivamente protratta nel tempo e che la sua soluzione è stata ottenuta con ingiustificato ritardo ovvero non è stata ancora conseguita pur essendo trascorso un lasso di tempo ritenuto dalla legge irragionevole.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)