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Sez. 1, Sentenza n. 6163 del 17/04/2003 (Rv. 562231 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno indennizzabile - Nozione - Coincidenza con quello oggetto di controversia nella causa antecedente, durata irragionevolmente - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562231-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equo indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dovuto in conseguenza del mancato rispetto del termine di durata ragionevole di un processo, il danno da riparare è, non già quello di cui eventualmente si controverte nella causa antecedente, il cui soddisfacimento dipende unicamente dall'esito di tale causa, bensì lo specifico pregiudizio che sia derivato alla parte dal fatto che detta controversia si è eccessivamente protratta nel tempo e che la sua soluzione è giunta perciò con ingiustificato ritardo, o non è ancora affatto giunta pur essendo trascorso molto tempo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)