diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8327 del 12/11/1987 (Rv. 455900 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - POTERI DEL PRETORE.*
Stato
decisa il 1987-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455900-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - POTERI DEL PRETORE.*

Nel procedimento avverso l'ingiunzione del pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa secondo la legge 24 novembre 1981 n. 689 - la quale a norma dell'art. 40 della stessa è applicabile anche ai fatti anteriori a detta disciplina - il pretore in virtù dell'art. 23 ha il potere dovere di esaminare l'intero rapporto, portando il suo esame anche sul provvedimento presupposto dall'ingiunzione e sulle finalità sostanziali da esso perseguite e valutando il comportamento del ricorrente per stabilire se esso, per le modalità ed i tempi di attuazione, possa realizzare le finalità del provvedimento anzidetto e qualificarsi sostanzialmente come adempimento del medesimo. (V 1152/84, mass n 433287).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)