Sez. U, Sentenza n. 1152 del 16/02/1984 (Rv. 433287 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - IN GENERE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO (COMMERCIO INTERNO) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO LA IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - DISCIPLINA EX ARTT. 9 E SEGG. LEGGE N. 317 DEL 1967 - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - CONTROLLO DELLA VALIDITÀ FORMALE E SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO - CRITERI.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - IN GENERE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO (COMMERCIO INTERNO) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO LA IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - DISCIPLINA EX ARTT. 9 E SEGG. LEGGE N. 317 DEL 1967 - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - CONTROLLO DELLA VALIDITÀ FORMALE E SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO - CRITERI.*
Nel giudizio di opposizione avverso l'irrogazione di sanzione pecuniaria amministrativa, regolato dagli artt. 9 e segg. della legge 3 maggio 1967 n. 317 (nella specie, trattandosi di fatti anteriori alla nuova disciplina introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689), rientra nei poteri del giudice ordinario non soltanto il controllo della validità formale del provvedimento sanzionatorio, ma anche il Sindacato sulla sua validità sostanziale, rivolto alla verifica della sussistenza dei fatti contestati, della ricorrenza dell'infrazione addebitata e della Mancanza di circostanze esimenti. (V 2624/81, mass n 413397; (V 2323/80, mass n 406010; (V 641/79, mass n 396792).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)