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Sez. 1, Sentenza n. 3092 del 17/03/1995 (Rv. 491219 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Termine per la notificazione degli estremi della violazione - Decorrenza - Momento iniziale - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491219-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Il termine di novanta giorni "dall'accertamento", previsto dall'art. 14 legge n. 689 del 1981 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere, non già dal momento della generica ed approssimativa percezione della commissione della violazione da parte della P.A., bensì dall'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito sia idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 legge cit., il quale va presentato anche quando l'organo che ha accertato l'illecito sia anche competente per l'applicazione della sanzione (in forza di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito ed ha affermato che l'accertamento della violazione dell'art. 27 legge n. 56 del 1987, per assunzione di lavoratori agricoli avvenuta non per il tramite dell'ufficio di collocamento, non si realizza nel momento in cui l'Ufficio provinciale del lavoro riceve notizia dell'accoglimento della domanda del lavoratore volta ad ottenere l'iscrizione delle giornate di lavoro, da lui effettivamente svolte, nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli subordinati, bensì dalla redazione del verbale di accertamento dell'indicata infrazione, che può richiedere, come nell'ipotesi, l'effettuazione di atti tendenti alla verifica degli estremi oggettivi e soggettivi della violazione, nonché della concorrente infrazione, di carattere doloso, dell'art. 3 legge n. 1412 del 1964, per omessa denunzia all'UCAU delle giornate prestate dai lavoratori agricoli).

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1964 num. 1412 art. 3, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 8, Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)