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Sez. L, Sentenza n. 1502 del 27/02/1996 (Rv. 496034 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Segnalazione della violazione all'autorità competente da parte di autorità non competente - Decorrenza del termine per la contestazione mediante notificazione - Esclusione - Accertamento da parte dell'autorità competente -Rilevanza - Durata della fase di accertamento - Limiti.
Stato
decisa il 1996-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496034-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini dell'osservanza del termine (di norma di novanta giorni) previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la contestazione mediante notificazione di una violazione, rileva la data dell'accertamento compiuto da un'autorità competente per il controllo dell'osservanza della norma violata, e non la data in cui la stessa ha ricevuto da un'altra autorità la notizia della violazione, poiché l'autorità competente deve compiere le indagini intese a verificare l'esistenza dell'infrazione, al compimento delle quali (che, peraltro, pur in assenza di limiti temporali predeterminati, devono avvenire entro un termine congruo a seconda delle circostanze) inizia a decorrere il termine di legge per la notificazione degli estremi della violazione. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento alla segnalazione da parte di ispettori dell'INPS all'Ispettorato del lavoro, competente in materia, di violazione relativa alla disciplina del collocamento).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)