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Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 10/11/1980 (Rv. 409794 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - PAGAMENTO E RISCOSSIONE DEL PREMIO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE SEMESTRALE - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409794-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - PAGAMENTO E RISCOSSIONE DEL PREMIO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE SEMESTRALE - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE - CONDIZIONI.*

La risoluzione del contratto di Assicurazione, secondo la previsione dell'art 1901 terzo comma cod civ, si verifica immediatamente ope legis, indipendentemente da iniziative od attivita di parte, per effetto del protrarsi dell'inadempimento dell'assicurato per sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio e della mancata proposizione da parte dell'assicuratore, nello stesso termine, di Azione giudiziaria per il recupero del credito. Tale risoluzione, pertanto, non trova ostacolo nel comportamento dei contraenti dopo la scadenza del suddetto termine, quale il pagamento e la riscossione del premio maturato e scaduto, che puo essere rilevante solo al diverso fine dell'eventuale stipulazione di un nuovo accordo. (Conf 1604/78, mass n 391004).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)