Sez. U, Sentenza n. 3263 del 19/04/1990 (Rv. 466727 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - IN GENERE - PREZZO - REVISIONE - DIRITTO SOGGETTIVO - PRESUPPOSTI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - IN GENERE - PREZZO - REVISIONE - DIRITTO SOGGETTIVO - PRESUPPOSTI.*
In tema di revisione del prezzo dell'appalto di opera pubblica, la posizione dell'appaltatore ha natura di diritto soggettivo, non di mero interesse legittimo, e come tale è tutelabile davanti al giudice ordinario, quando detta revisione sia espressamente accordata con patto contrattuale, specificante i relativi presupposti, purché tale patto sia anteriore al divieto al riguardo introdotto dalla legge 22 febbraio 1973 n. 37, oppure quando l'amministrazione abbia positivamente esercitato, esplicitamente od implicitamente il proprio potere discrezionale di riconoscere la revisione medesima, sicché residui solo la liquidazione del "quantum". (V 3790/85, mass n 441376; (V 1365/83, mass n 426173).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Legge 22/02/1973 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)