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Sez. U, Sentenza n. 10931 del 07/11/1997 (Rv. 509591 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo dell'appaltatore rispetto alla richiesta di revisione dei prezzi - Distinzione - Conseguenze in tema di riparto della giurisdizione - Riconoscimento da parte della P.A. della richiesta di revisione - Forme e modalità - Fattispecie in tema di avvenuto pagamento di alcuni ratei della revisione e contestazione relativamente agli altri.
Stato
decisa il 1997-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509591-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE

Nel procedimento di revisione dei prezzi, la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo soltanto nella fase in cui l'amministrazione è chiamata a riconoscere o meno la revisione stessa attraverso sue valutazioni discrezionali correlate a preminenti interessi di ordine pubblicistico, mentre, dopo che la scelta sia stata effettuata in senso positivo, tale potere autoritativo deve ritenersi consumato e la posizione dell'appaltatore acquista consistenza di diritto soggettivo perché la concreta determinazione del " quantum " revisionale coinvolge soltanto l'applicazione di criteri e parametri liquidatori, la cui cognizione spetta al giudice ordinario; né è necessario che la decisione di accettare la richiesta di revisione risulti da un atto formale, giacché il riconoscimento può avvenire anche in maniera implicita, attraverso atti che postulano l'esercizio del potere in ordine " all'an " della revisione, ovvero attraverso il pagamento di acconti sul futuro compenso revisionale (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto ha cassato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto dal giudice ordinario che l'appaltatore versasse in una posizione di interesse legittimo, benché l'Amministrazione avesse pagato il primo e l'ultimo rateo della somma in revisione e avesse contestati come non concessi quelli intermedi).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)