Sez. U, Sentenza n. 3790 del 24/06/1985 (Rv. 441376 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO - CONDIZIONI - SITUAZIONE PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 1973 N. 37 - PATTO ESPRESSO DI DEROGA INEQUIVOCA AL REGIME LEGALE - NECESSITÀ.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO - CONDIZIONI - SITUAZIONE PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 1973 N. 37 - PATTO ESPRESSO DI DEROGA INEQUIVOCA AL REGIME LEGALE - NECESSITÀ.*
In tema d'appalto di opera pubblica, la posizione dell'appaltatore in relazione al conseguimento della revisione dei prezzi, la quale ha normalmente natura di interesse legittimo (correlandosi a poteri discrezionali dell'amministrazione), può assumere la consistenza di diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, in forza di un patto che renda obbligatoria la revisione per l'appaltante ai sensi dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, a condizione che il patto medesimo risulti stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973 n. 37 (la quale ne introduce espressamente il divieto), e che inoltre presenti un inequivoco contenuto derogativo del regime legale, con l'esplicita attribuzione del diritto dell'appaltatore di ottenere la revisione in presenza di specifici presupposti. (V 1365/83, mass n 426173; (V 5122/82, mass n 422997; (V 5333/80, mass n 409204).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 22/02/1973 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)