Sez. 3, Sentenza n. 3147 del 25/10/1974 (Rv. 371633 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITA - IN GENERE - PER IL DETERIORAMENTO DELLA COSA - PROVA LIBERATORIA - DILIGENZA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITA - IN GENERE - PER IL DETERIORAMENTO DELLA COSA - PROVA LIBERATORIA - DILIGENZA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Il depositario, per liberarsi dall'obbligazione di risarcire il danno derivante dal deterioramento della merce depositata deve dimostrare l'estraneita di tale deterioramento rispetto al comportamento da lui tenuto nell'esecuzione del contratto ovvero l'imprevedibilita o l'inevitabilita dell'evento medesimo. Primo presupposto della liberazione del contraente inadempiente dalla colpa presunta e, infatti, la non imputabilita allo stesso della causa dell'inadempimento; ed e solo dopo che il debitore abbia provato la causa concreta dell'inadempimento che si puo passare alla valutazione della diligenza da lui prestata. (V 1638'55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1780
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)