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Sez. L, Sentenza n. 1877 del 20/03/1980 (Rv. 405489 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DI UNA INVENZIONE SEMPLICEMENTE OCCASIONATA DAL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - UTILIZZAZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI TALE INVENZIONE IN CONCORRENZA CON IL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405489-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DI UNA INVENZIONE SEMPLICEMENTE OCCASIONATA DAL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - UTILIZZAZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI TALE INVENZIONE IN CONCORRENZA CON IL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*

L'omessa comunicazione da parte del dipendente al datore di lavoro di una invenzione semplicemente occasionata dal rapporto di lavoro, ai sensi del secondo comma dell'art 23 del RD 29 giugno 1939 n 1127 (sui brevetti per invenzioni industriali) puo integrare gli estremi dell'inadempimento contrattuale, cosi come qualsiasi Forma di utilizzazione diretta o indiretta dell'invenzione stessa in concorrenza con il datore di lavoro puo integrare gli estremi della inosservanza del dovere di fedelta di cui all'art 2105 cod civ. la valutazione di siffatte violazioni - sia nel loro aspetto ontologico, che nel relativo contesto in cui si inseriscono - deve essere svolta dal giudice del merito che, nel suo prudente apprezzamento deve, di volta in volta, stabilire, con riferimento ad ogni rilevante circostanza, se le violazioni stesse siano tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, si da giustificare il licenziamento in tronco del dipendente o, comunque, se esse integrino gli estremi del notevole inadempimento degli obblighi contrattuali previsto dall'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)