Sez. 3, Sentenza n. 4918 del 10/04/1996 Ud. (dep. 16/05/1996) Rv. 205462 - 01
Caccia - Uccellagione | Differenza tra uccellagione e caccia - Rilevanza esclusiva del mezzo usato - Uso di reti e panie di qualunque tipo - Sanzione relativa all'uccellagione - Applicabilità - Rilevanza della destinazione delle prede - Esclusione.
Caccia - Uccellagione
La legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellagione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate. Costituisce perciò uccellagione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie ecc.) avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. H CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)