Sez. 1, Sentenza n. 285 del 23/01/1985 (Rv. 438509 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE - INIBITORIA DI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE IN ORDINE A MERCI SERVILMENTE IMITATE - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - LUOGO DI PRODUZIONE DELLE MERCI - RILEVANZA - LUOGO DI VENDITA O DI RECLAMIZZAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE - INIBITORIA DI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE IN ORDINE A MERCI SERVILMENTE IMITATE - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - LUOGO DI PRODUZIONE DELLE MERCI - RILEVANZA - LUOGO DI VENDITA O DI RECLAMIZZAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Il luogo del temuto verificarsi del fatto dannoso, secondo il quale, a norma dell'art. 701 cod. proc. civ., deve essere individuato il giudice territorialmente competente all'adozione di provvedimenti d'urgenza, va riscontrato, per il caso in cui il pericolo di pregiudizio si ricolleghi ad una pluralità di attività disseminate in posti diversi, dando rilievo prevalente a quella di esse che si ponga come fonte originaria e globalmente causativa della denunciata situazione. Pertanto, per l'inibitoria di Atti di concorrenza sleale, consistenti nella produzione, reclamizzazione e vendita di merci servilmente imitate la Competenza va determinata in base al luogo di produzione di dette merci, indipendentemente dal fatto che esse siano vendute o reclamizzate anche altrove. (V 4050/83, mass n 428998; (V 2111/82, mass n 419987).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)