Sez. 1, Sentenza n. 3177 del 27/04/1988 (Rv. 458648 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - TRIBUTI INDIRETTI DELLO STATO - INVIM - PAGAMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - RIVALSA NEI CONFRONTI DEL VENDITORE.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - TRIBUTI INDIRETTI DELLO STATO - INVIM - PAGAMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - RIVALSA NEI CONFRONTI DEL VENDITORE.*
L'acquirente di un immobile, che in forza del privilegio gravante sul bene (art. 2772 cod. civ.) venga escusso per il pagamento dell'INVIM dovuta dal venditore, soddisfa un debito altrui, e, pertanto, ha diritto di rivalersi nei confronti del venditore medesimo (ovvero, in caso di più venditori, solidalmente obbligati, nei confronti di ciascuno di essi), senza che rilevino le eccezioni opponibili dal debitore nel diverso rapporto con l'amministrazione finanziaria (che resta estranea alla causa promossa con detta rivalsa), né l'eventuale pendenza di controversia in ordine a tale distinto rapporto, all'esito della quale il debitore d'imposta potrà chiedere la restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza. (V 2644/84, mass n 434657).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)