Sez. 3, Sentenza n. 43613 del 18/09/2015 Ud. (dep. 29/10/2015) Rv. 265263 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trasporto di rifiuti - Formulario di identificazione dei rifiuti contenente false indicazioni - Reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di trasporto di rifiuti, la falsa attestazione contenuta nel formulario di identificazione (c.d. FIR), previsto dall'art. 193, D.Lgs. n. 152 del 2006, non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'articolo 483 cod. pen., trattandosi di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo, avente natura diversa dal certificato di analisi di rifiuti indicato dall'art. 258, comma quarto, D.Lgs cit.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 193, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258 com. 4, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205, Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)