Sez. 3, Sentenza n. 19682 del 02/04/2013 Ud. (dep. 08/05/2013) Rv. 255901 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto - Illecito penale - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente nè dal nuovo testo dell'art. 258, comma quarto, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205) - che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare, per chi, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso) - né dall'art. 260 bis del medesimo D.Lgs. n. 152 (come introdotto dall'art. 36 del D.Lgs. 205 del 2010), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 35, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)