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Sez. 3, Sentenza n. 14084 del 01/07/2005 (Rv. 582690 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Condizioni - Mancanza originaria o sopravvenuta di "causa adquirendi" - Fattispecie relativa ad accollo di mutuo fondiario.
Stato
decisa il 2005-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582690-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

L'indebito oggettivo si verifica o perchè manca la causa originaria giustificativa del pagamento ("conditio indebiti sine causa") o perchè la causa originaria del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno posto nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo ("conditio ob causam finitam"). (Nella specie gli acquirenti di un immobile avevano stipulato un patto di accollo del mutuo fondiario condizionato al frazionamento dello stesso, patto accettato dalla banca ricevendo i pagamenti di sei rate recanti specifica imputazione, ma poi disatteso dallo stesso istituto intraprendendo espropriazione immobiliare sull'intero fabbricato senza procedere al rimborso delle rate, nonostante la sopravvenuta mancanza di "causa solvendi"; la S.C., in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato per difetto di motivazione la sentenza di merito che aveva respinto la domanda degli acquirenti volta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 406 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)