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Sez. L, Sentenza n. 20361 del 21/10/2005 (Rv. 583994 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Iniziale qualificazione data dalle parti - Rilevanza non assorbente - Comportamento posteriore delle parti - Rilevanza in funzione dell'interpretazione della volontà originaria - Sussistenza - Rilevanza anche per l'accertamento di un mutamento della qualificazione originaria nel corso del rapporto - Estensione - Onere probatorio - Contenuto.
Stato
decisa il 2005-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583994-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Il contratto di lavoro dà origine ad un rapporto che, fondato sulla volontà delle parti, si protrae nel tempo, restando, tale volontà, inscritta in ogni atto di esecuzione del contratto. L'esecuzione, esprimendo soggettivamente la suddetta volontà ed oggettivamente la causa contrattuale, e protraendosi nel tempo, resta (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ.) lo strumento d'emersione di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, conferendo, al medesimo, un nuovo assetto negoziale. Colui che intende far valere questa modifica ha, tuttavia, l'onere di indicare gli elementi della consensuale esecuzione che, in quanto contrastanti con il contenuto dell'atto iniziale, determinino il nuovo contenuto negoziale del rapporto. In assenza di questa indicazione e di una conseguente ragione per escludere il vincolo emergente dal contenuto dell'atto iniziale, questo resta sufficiente elemento d'interpretazione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)