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Sez. 3, Sentenza n. 10478 del 27/04/1994 Ud. (dep. 08/10/1994) Rv. 200377 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato | Continuazione - Possibilità di applicazione - Carattere sussidiario - Giudice della cognizione - Esclusione espressa della continuazione o mancato esame della relativa richiesta - Inapplicabilità in sede di esecuzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200377-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato

La possibilità di applicare la continuazione in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen., è soltanto sussidiaria al potere di applicarla in sede di cognizione: come tale non può essere esercitata quando il giudice della cognizione ha escluso espressamente la continuazione o non ha esaminato la richiesta esplicitamente avanzata al riguardo. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, gli imputati avevano richiesto la continuazione con altro reato accertato con sentenza passata in giudicato, ma il pretore non aveva provveduto in merito senza alcuna motivazione al riguardo, pur dando ripetutamente atto del precedente giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)