Sez. 2, Sentenza n. 44310 del 04/11/2005 Ud. (dep. 05/12/2005) Rv. 232855 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO | Motivo sulla continuazione tardivamente proposto - Inammissibilità del motivo - Decisione sulla continuazione - Nullità per violazione dei diritti della difesa - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO
L'inammissibilità del motivo di appello tardivamente proposto, con cui l'imputato chiede il riconoscimento della continuazione, non impedisce al giudice di appello di pronunciarsi in merito, e dunque non si consuma alcuna nullità per violazione dei diritti della difesa ove provveda respingendo la richiesta difensiva, perchè in materia di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato la legge processuale assegna al giudice dell'esecuzione una mera funzione sussidiaria e suppletiva, subordinata all'inesistenza di un preesistente giudicato negativo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)