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Sez. 3, Sentenza n. 11641 del 12/11/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209708 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Possibilità di applicazione - Carattere sussidiario e suppletivo - Richiesta di applicazione da parte del giudice della cognizione - Indeclinabilità.
Stato
decisa il 1997-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209708-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

L'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione (art.671 cod.proc.pen.) ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.Pertanto il giudice dell'appello non può esimersi dal decidere in ordine alla doglianza relativa alla mancata applicazione della continuazione da parte del giudice di primo grado sul presupposto che la questione possa essere meglio valutata in sede esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)