Sez. 2, Sentenza n. 28048 del 21/12/2011 (Rv. 620354 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Fatti integranti sia illecito amministrativo che reato - Regola applicabile - Individuazione - Principio di specialità (art. 9 legge n. 689 del 1981) - Prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n. 689 del 1981 - Configurabilità - Sussistenza - Termine prescrizionale di cui all'art. 2947 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
In tema di illeciti amministrativi, nell'ipotesi in cui lo stesso fatto illecito sia preso in considerazione sia da una disposizione che contempla una sanzione amministrativa (come quella risultante dagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898), sia da una disposizione penale (come quella riconducibile all'indebito conseguimento di aiuti comunitari), trova luogo la disciplina stabilita dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, segnatamente, il principio di specialità, in virtù del quale deve farsi applicazione della norma speciale, in base alla quale - attraverso il richiamo (operato ex art. 4 della legge n. 898 del 1986) alle regole contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'art. 28, in particolare - l'illecito amministrativo resta assoggettato al termine prescrizionale suo proprio, ossia a quello quinquennale (decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione) e non a quello stabilito nell'art. 2947 cod. civ., dettato in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, allorché il fatto costituisce reato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)