Sez. 1, Sentenza n. 23979 del 24/12/2004 (Rv. 580394 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Con riguardo ai fatti integranti sia illeciti amministrativi che reati - Regola applicabile - Individuazione - Principio di specialità - Ex art. 9 l. n. 689 del 1981 - Prescrizione quinquennale ex art. 28 l. 689 del 1981 - Affermazione - Termine prescrizionale contenuto nell'art. 2947 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
In tema di illeciti amministrativi, nell'ipotesi in cui lo stesso fatto illecito sia preso in considerazione sia da una disposizione che contempla una sanzione amministrativa (nella specie: gli artt. 2 e 3 della legge n. 898 del 1986), sia da una disposizione penale (nella specie: per il conseguimento indebito di aiuti comunitari per la campagna olearia degli anni 1986/1987), trova luogo, in generale, la disciplina stabilita dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, ed in particolare il principio di specialità, in base al quale deve farsi applicazione della norma speciale, in base alla quale - attraverso il richiamo (operato ex art. 4 della legge m. 898 del 1986) alle regole contenute nella legge n. 689 del 1981 e all'art. 28, in particolare - l'illecito amministrativo resta assoggettato al termine prescrizionale suo proprio, ossia a quello quinquennale (decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione) e non a quello stabilito nell'art. 2947 cod. civ., dettato in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, allorchè il fatto costituisce reato (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione che chiedeva la cassazione della sentenza di merito che aveva ritenuto prescritta la violazione per il decorso del termine quinquennale).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 898 art. 2, Legge 23/12/1996 num. 898 art. 3, Legge 23/12/1996 num. 898 art. 4, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)