Sez. 2, Sentenza n. 1081 del 18/01/2007 (Rv. 594481 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illecito amministrativo di cui all' art. 3 della legge n.898 del 1986 - Cumulo con l'illecito penale previsto dall'art. 2 - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 prevedono per la medesima fattispecie, rispettivamente, un illecito penale e un illecito amministrativo e, quindi, un'ipotesi di doppia punibilità alla quale va applicato il cumulo materiale fra sanzioni di diversa specie. Né, d'altra parte, assume rilievo che il fatto previsto dall'art.2 della legge n.898 del 1986 possa eventualmente integrare, in via alternativa, il più grave delitto previsto dall'art. 640 bis cod. pen., perché ai fini dell'illecito amministrativo rileva solo che il fatto descritto nell'art. 2 citato sia stato commesso, quale che sia la qualificazione giuridica penalistica ad esso attribuita.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)