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Sez. 2, Sentenza n. 6401 del 12/12/1980 (Rv. 410151 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - GIUDIZIO DI DIVISIONE DI UN FONDO AGRICOLO - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI ESSO DA PARTE DI UNO DEI CONDIVIDENTI SUL PRESUPPOSTO DELLA SUA QUALITA DI COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO STESSO - CONTESTAZIONE DI TALE QUALITA DA PARTE DEGLI ALTRI CONDIVIDENTI - DEVOLUZIONE DELLA CAUSA ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410151-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - GIUDIZIO DI DIVISIONE DI UN FONDO AGRICOLO - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI ESSO DA PARTE DI UNO DEI CONDIVIDENTI SUL PRESUPPOSTO DELLA SUA QUALITA DI COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO STESSO - CONTESTAZIONE DI TALE QUALITA DA PARTE DEGLI ALTRI CONDIVIDENTI - DEVOLUZIONE DELLA CAUSA ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE.*

Ove in un giudizio di divisione concernente un fondo uno dei condividenti, al fine di ottenere l'assegnazione dell'intero fondo, deduca anche la sua qualita di coltivatore diretto del medesimo, con la conseguente facolta di Esercizio del diritto di prelazione ed alla proroga legale, e le altre parti contestino tale qualita, la questione che si configura al riguardo non e idonea, dato lo scopo cui e preordinata siffatta deduzione, a mutare la natura dell'Azione, che rimane quella di divisione giudiziale di un immobile, e, pertanto, non e devoluta alla cognizione della Sezione specializzata agraria, bensi deve essere esaminata incidenter tantum dal giudice competente per il giudizio di divisione. (V 476/79, mass n 396593; (V 6068/78, mass n 395886; (V 1245/78, mass n 390597).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)