Sez. L, Sentenza n. 12365 del 22/08/2003 (Rv. 566182 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Dirigenti d'azienda - Giustificatezza del licenziamento ai fini dell'indennità supplementare spettante in base alla contrattazione collettiva - Coincidenza con una situazione di crisi aziendale comportante l'impossibilità della continuazione del rapporto - Necessità - Esclusione - Previsione di tale coincidenza in un successivo Accordo Interconfederale - Irrilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
Ai fini della spettanza dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la giustificatezza del recesso non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale continuazione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., che verrebbe radicalmente negata ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell'impresa; né tale coincidenza, ove non prevista dalla contrattazione collettiva (nella specie, c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali), potrebbe derivare, in base al criterio di interpretazione di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ., dalla sua previsione in un successivo Accordo Interconfederale (nella specie, A.I. del 27 aprile 1995), in quanto la differenza di funzione e di livello fra le due fonti collettive e la diversità delle parti stipulanti impediscono l'utilizzabilità del predetto criterio ermeneutico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1362, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)