Sez. 2, Sentenza n. 5394 del 12/12/1977 (Rv. 389058 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - OGGETTO - ONERE DEL CONVENUTO - INSUSSISTENZA - DEDUZIONE DI UN DIRITTO SULLA COSA DA PARTE DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - OGGETTO - ONERE DEL CONVENUTO - INSUSSISTENZA - DEDUZIONE DI UN DIRITTO SULLA COSA DA PARTE DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
L'attore in rivendicazione deve provare il suo diritto di proprieta sulla cosa rivendicata o attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento della usucapione a proprio favore: il convenuto non e invece tenuto a fornire alcuna prova -possideo quia possideo- anche se deduce un suo diritto sulla cosa, cio non implicando rinunzia alla posizione vantaggiosa derivante dal suo possesso ne esonero dell'attore dallo Onere della prova. (Conf 1245/71, mass n 351408; (V 2218/76, mass n 381017; (V 1282/72, mass n 357801).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)