diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7270 del 21/03/2000 Ud. (dep. 20/06/2000) Rv. 216888 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Sviamento dell'attività giurisdizionale nella raccolta delle prove - Procedimento davanti al tribunale del riesame - Introduzione di prove documentali false da parte del difensore - Tentativo - Configurabilità del delitto - Sussistenza - Condizione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216888-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

Il delitto di favoreggiamento è configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a sviare l'attività investigativa della polizia giudiziaria, ma anche quando sia preordinato a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), compresi quegli organi che non hanno poteri istruttori, atteso che, attività investigativa non è solo quella volta alla ricerca delle prove, ma anche quella mirante all'acquisizione di esse nel procedimento penale (anche incidentale) nonché quella di selezione del materiale raccolto per individuare le fonti di prova idonee a procurare il convincimento del giudice ai fini della ricerca della verità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'astratta configurabilità del tentativo di favoreggiamento nel fatto del difensore che abbia chiesto - senza ottenerla - una falsa documentazione da produrre dinanzi al giudice del riesame, escludendo tuttavia in concreto il reato per la non univocità degli atti, posto che la richiesta di formazione di un falso documento non dimostra in maniera univoca l'intenzione di utilizzare il suddetto documento nel procedimento penale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)