Sez. 1 - , Sentenza n. 31027 del 24/09/2020 Cc. (dep. 06/11/2020) Rv. 279796 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento per gravi inadempienze - Autonoma impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione - Congiuntamente alla sentenza - Ammissibilità - Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 28, comma 5, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, dispone la revoca dell'ammissione dell'imputato minorenne alla messa alla prova e la sospensione del processo, potendo detto provvedimento essere impugnato soltanto unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, in quanto il predetto art. 28 consente il ricorso per cassazione soltanto nei confronti del provvedimento di ammissione e, a differenza di quanto disposto dall'art. 464-octies cod. proc. pen. per il procedimento a carico dei maggiorenni, prevede l'immediata ripresa del processo una volta venuta meno l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova, senza esigere che la revoca sia divenuta definitiva.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)