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Sez. 1 - , Sentenza n. 11909 del 18/01/2019 Ud. (dep. 18/03/2019) Rv. 275060 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Imputato minorenne - Ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca - Presupposti - Gravi e ripetute violazioni - Rilevanza di un'unica trasgressione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275060-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

In tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato minorenne, è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte (nella specie, la fuga del minore dalla comunità ed il tentativo di espatrio) in quanto l'espressione "ripetute e gravi trasgressioni" di cui all'art. 28, comma 5, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, deve essere interpretata quale presupposto "sostanziale" del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di tale qualità e gravità da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del minore.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)