Sez. 1, Sentenza n. 7305 del 26/03/2009 (Rv. 607333 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Trasferimento per atto tra vivi - Ditta - Contestuale trasferimento - Distinta manifestazione di volontà - Necessità - Espressa menzione - Indispensabilità - Esclusione - Volontà di estendere il trasferimento alla ditta - Accertamento in base all'interpretazione dell'atto - Ammissibilità.
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE
Con riguardo al trasferimento di azienda per atto tra vivi, il contestuale trasferimento anche della ditta (ai sensi del secondo comma dell'art. 2565 cod. civ.) deve essere oggetto di una distinta manifestazione di volontà negoziale, che tuttavia non richiede un'esplicita menzione della ditta nell'atto di trasferimento, potendo la volontà di estendere quest'ultimo alla ditta ricavarsi dall'interpretazione dell'atto, sulla base dei criteri interpretativi indicati dagli artt. 1362 e s. cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2557, Cod. Civ. art. 2565
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)