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Sez. 1, Sentenza n. 3234 del 27/03/1998 (Rv. 514026 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Trasferimento - Per atto tra vivi - Portata - Ditta - Contestuale trasferimento - Distinta manifestazione di volontà - Necessità - Volontà di estendere il trasferimento alla ditta - Accertamento in base all'interpretazione dell'atto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514026-01

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE

Con riguardo al trasferimento di azienda per atto tra vivi, il contestuale trasferimento della ditta (ai sensi del secondo comma dell'art. 2565 cod. civ.) deve essere oggetto di una distinta manifestazione di volontà negoziale. Tuttavia, tale manifestazione non richiede un'esplicita menzione della ditta nell'atto di trasferimento, potendo la volontà di estendere quest'ultimo alla ditta ricavarsi dall'interpretazione dell'atto, sulla base dei criteri interpretativi indicati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2563, Cod. Civ. art. 2565

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)