Sez. 1, Sentenza n. 2988 del 02/07/1991 Cc. (dep. 25/07/1991) Rv. 187893 - 01
Reati fallimentari - Bancarotta in genere | Sentenza dichiarativa di fallimento - Natura di elemento costitutivo del reato - Conseguenze sulla determinazione del momento consumativo del reato - Fattispecie.
Reati fallimentari - Bancarotta in genere
La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce non una semplice condizione di punibilità dei reati di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, bensì un elemento costitutivo di essi, indispensabile per la integrazione della fattispecie normativa prevista per ognuno di detti reati, il cui momento consumativo, allorché la condotta si esaurisca prima della dichiarazione di fallimento, si perfeziona all'atto e nel luogo della pronunzia della sentenza dichiarativa e non in quello, eventualmente diverso, in cui è stata realizzata la condotta vietata dal precetto penale. (Fattispecie in cui erano state pronunciate nei confronti della stessa impresa commerciale più sentenze dichiarative di fallimento e la Cassazione, nell'affermare il principio di cui in massima, ha ritenuto che il momento ed il luogo di consumazione del contestato delitto di bancarotta fraudolenta dovessero essere individuati in quelli della emissione della prima delle pronunzie).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)