Sez. 4, Sentenza n. 38438 del 27/06/2006 Ud. (dep. 22/11/2006) Rv. 235039 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE - NORME DI COMPORTAMENTO | Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Soltanto attraverso l'uso dell'etilometro - Necessità - Esclusione - Attraverso altri mezzi - Possibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE - NORME DI COMPORTAMENTO
Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una "prova legale", il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza come l'alterazione della deambulazione, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, così come può anche disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.
Riferimenti normativi: DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379, Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)