diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 39057 del 04/05/2004 Ud. (dep. 06/10/2004) Rv. 229966 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE - NORME DI COMPORTAMENTO | Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Attraverso gli strumenti e le procedure di cui all'art. 379 del regolamento di esecuzione del codice - Necessità - Esclusione - Accertamento da parte del giudice anche attraverso altri mezzi di prova - Possibilità.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229966-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE - NORME DI COMPORTAMENTO

Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può disattendere l'esito fornito dall' "etilometro", ancorchè risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST., Legge 16/12/1992 num. 495 art. 379, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)