Sez. L, Sentenza n. 2991 del 13/05/1985 (Rv. 440709 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO - CRITERI - QUALIFICAZIONE ASSEGNATA DALLE PARTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD "ACCONTO SULL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ".*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO - CRITERI - QUALIFICAZIONE ASSEGNATA DALLE PARTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD "ACCONTO SULL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ".*
La natura giuridica di una erogazione del datore di lavoro, al fine di includerla o meno nella retribuzione imponibile da prendere a base per il calcolo dei contributi previdenziali (art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153), va accertata in base alla funzione obiettiva ed alla disciplina concreta dell'erogazione stessa e non già in base alla qualificazione assegnatale dalle parti, le quali, trattandosi di materia sottratta alla loro disponibilità, non possono, mediante un negozio in frode alla legge, escludere dalla contribuzione emolumenti diversi da quelli legislativamente indicati. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto l'assoggettabilità a contribuzione dell'emolumento previsto dall'art. 17 del C.C.n.L. per i lavoratori grafici ed editoriali del 1977, disattendendo la qualificazione di "acconto sull'indennità di anzianità" ad esso assegnata dalle parti). (V 143/81, mass n 410542).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)