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Sez. 1, Sentenza n. 9683 del 24/07/2000 (Rv. 538720 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione del danno da occupazione appropriativa - Accertamento della natura edificabile o agricola del suolo - Necessità - Classificazione urbanistica - Priorità - Suoli agricoli - Art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - Esclusione - Valutazione del danno esclusivamente sulla base della utilizzazione agricola - Esclusione - Rilievo della caratteristiche ed attitudini del bene in relazione alle utilizzazioni consentite dagli strumenti di pianificazione del territorio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538720-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, il criterio introdotto dal comma settimo bis dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, aggiunto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996 - che ha escluso la decurtazione del quaranta per cento prevista per l'indennità di espropriazione, ed aumentato l'importo del risarcimento così ottenuto del dieci per cento - , è inapplicabile ai suoli agricoli, per i quali, a differenza che per quelli edificabili, non ha mai subito modificazioni la regola secondo la quale la liquidazione del danno da occupazione illegittima deve essere commisurata al valore di mercato di detti suoli. Pertanto, dovendosi applicare, anche in materia di occupazione appropriativa, la suddivisione, sulla quale è impostato il sistema del citato art. 5 bis, tra aree edificabili ed aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie), è evidente la necessità di accertare, al fine di stabilire se il danno debba essere commisurato all'uno o all'altro criterio. Detto accertamento va compiuto sulla base della classificazione urbanistica, senza che i criteri legali di classificazione dell'area posano essere obliterati per dare la prevalenza a criteri di effettualità. Tuttavia, la riconosciuta inedificabilità "ex lege", e la conseguente esclusione della valutabilità del bene come edificatorio, non comportano che necessariamente i suoli che tale qualifica non posseggano debbano essere valutati in base alla loro utilizzazione agricola, essendo tale conseguenza stabilita soltanto nei giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione. Pertanto, al proprietario deve essere consentito di dimostrare, avuto riguardo alle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini in relazione alle utilizzazioni consentite dagli strumenti di pianificazione del territorio, che il valore agricolo del terreno, all'interno della categoria suoli inedificabili, sia mutato in conseguenza di una diversa destinazione del bene ugualmente compatibile con la sua ormai accertata inedificabilità, e che, di conseguenza, esso, in quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, abbia un'effettiva valutazione di mercato che rispecchia tali possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (Nella specie, si trattava di un suolo che, oltre ad uno sfruttamento agricolo, si prestava ad una, sia pur limitata, utilizzazione a parcheggio, nonché a campi da tennis.).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)