Sez. 3, Sentenza n. 4152 del 11/04/1995 (Rv. 491742 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Responsabilità del medico per atti che trascendono la preparazione professionale media - Limitazione ai casi di dolo o colpa grave - Responsabilità del medico per atti di facile esecuzione - Estensione alla colpa lieve - Onere probatorio.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità del medico, ai sensi dell'art. 2236 cod. civ., la limitazione di responsabilità ai casi di dolo o colpa grave si applica, non a tutti gli atti del medico, ma solo a quelli che trascendono la preparazione professionale media, altrimenti il medico risponde anche per colpa lieve, spettando al cliente provare che l'atto del medico era di facile esecuzione e che per effetto della opera del medico egli ha subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute, salvo per il medico, in tal caso, di provare di avere eseguito la prestazione con diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)