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Sez. 6, Sentenza n. 51684 del 28/11/2014 Cc. (dep. 11/12/2014) Rv. 261452 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Introduzione di elementi sopravvenuti - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261452-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio davanti al Tribunale del riesame, conseguente ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione, possono essere introdotti elementi sopravvenuti anche sfavorevoli all'imputato, purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento. (Fattispecie relativa all'applicazione di misure cautelari personali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)