Sez. 6, Sentenza n. 20714 del 28/03/2003 Cc. (dep. 09/05/2003) Rv. 225867 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza - Esibizione di ulteriori acquisizioni probatorie da parte del P.M. - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive, il comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen. prevede che il tribunale decide "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza". Ne consegue che non può ritenersi preclusa al pubblico ministero la possibilità della esibizione all'udienza di ulteriori acquisizioni probatorie che abbia intanto raccolto al fine di contrastare la validità delle ragioni opposte dalla persona sottoposta alle indagini a sostegno del reclamo avverso il provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)