Sez. 2, Sentenza n. 15371 del 22/07/2005 (Rv. 583890 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Danni ulteriori - Cumulo della penale con i danni accertati - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE
La clausola penale, quando è prevista la risarcibilità del danno ulteriore, costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi. Ne consegue che, qualora la parte adempiente non voglia limitare la propria richiesta alla penale pattuita, ma intenda richiedere la liquidazione del danno subito, deve dimostrarne l'effettiva entità, non potendo altrimenti risultare provato il danno "ulteriore", cioè superiore all'entità della penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)