Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 08/11/1985 (Rv. 442673 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI - OBBLIGAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - NATURA - OBBLIGAZIONE DI MEZZI - CONSEGUENZE - INADEMPIMENTO DELLA OBBLIGAZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE DECENNALE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI - OBBLIGAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - NATURA - OBBLIGAZIONE DI MEZZI - CONSEGUENZE - INADEMPIMENTO DELLA OBBLIGAZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE DECENNALE.*
L'obbligazione del direttore dei lavori, che per conto del committente è tenuto a controllare la regolarità ed il buon andamento dell'opera man mano posta in essere dal costruttore, costituisce un'obbligazione di mezzi (cioè di comportamento), non già di risultato, in quanto ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza non sfociando in un'opera materiale; in conseguenza, alla domanda di risarcimento fondata sull'inadempimento, da parte del direttore dei lavori, delle obbligazioni da lui assunte è applicabile l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. e non già quella annuale prevista dall'art. 2226 dello stesso codice. (V 2757/84, mass n 434795).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)