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Sez. 2, Sentenza n. 2757 del 07/05/1984 (Rv. 434795 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - APPLICABILITÀ NEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DELLA DISCIPLINA EX ART. 2226 COD. CIV. IN MATERIA DI DIRITTI DEL COMMITTENTE PER IL CASO DI DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434795-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - APPLICABILITÀ NEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DELLA DISCIPLINA EX ART. 2226 COD. CIV. IN MATERIA DI DIRITTI DEL COMMITTENTE PER IL CASO DI DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - LIMITI.*

L'art. 2226 cod. civ., il quale regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera, prevedendo termini di decadenza e prescrizione, trova applicazione pure nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, in forza del richiamo contenuto nella seconda parte del primo comma dell'art. 2230 cod. civ., se e nei limiti in cui anche tale contratto implichi la realizzazione di un risultato materiale, la cui consistenza possa essere colta senza le specifiche cognizioni e facoltà intellettive del professionista (nella specie, trattavasi della progettazione di costruzioni edilizie). (V 5885/82, mass n 423644).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)