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Sez. L, Sentenza n. 4306 del 23/07/1982 (Rv. 422279 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELLA "VALUTAZIONE DI DUE ANNI" - PORTATA - CONFERIMENTO DELLA SUCCESSIVA CLASSE DI STIPENDIO - ESTENSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UN DIPENDENTE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE.*
Stato
decisa il 1982-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422279-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELLA "VALUTAZIONE DI DUE ANNI" - PORTATA - CONFERIMENTO DELLA SUCCESSIVA CLASSE DI STIPENDIO - ESTENSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UN DIPENDENTE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE.*

Il beneficio della "valutazione di due anni" attribuito dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970 n. 336 ai dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati opera non solo ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici, ma anche del conferimento della successiva classe di stipendio, che, per i dipendenti ancora in servizio, ai sensi dell'art. 2 secondo comma della legge 9 ottobre 1971 n. 824, non è limitato dal collegamento con la carriera di appartenenza, che l'art. 3 della medesima legge richiama con esclusivo riferimento alla posizione dei dipendenti già cessati dal servizio stesso per qualsiasi causa. (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato la valutabilità del suddetto biennio, ai fini della progressione di carriera di un dipendente dell'ente autonomo del porto di Trieste, in occasione della Determinazione del nuovo inquadramento del personale, connessa alla sopravvenuta gestione pubblicistica delle attività portuali).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 2, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)