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Sez. 3, Sentenza n. 6843 del 13/12/1982 (Rv. 424479 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO SU DOMANDE NUOVE, SU MODIFICAZIONI ESSENZIALI DELLE PRECEDENTI ISTANZE E SUI GRAVAMI INCIDENTALI - COMPARSA DI RISPOSTA DELLE PARTI COSTITUITE - IDONEITÀ - PARTI CONTUMACI - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ANZIDETTI, EX ART. 292 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424479-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO SU DOMANDE NUOVE, SU MODIFICAZIONI ESSENZIALI DELLE PRECEDENTI ISTANZE E SUI GRAVAMI INCIDENTALI - COMPARSA DI RISPOSTA DELLE PARTI COSTITUITE - IDONEITÀ - PARTI CONTUMACI - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ANZIDETTI, EX ART. 292 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*

La comparsa di risposta nel giudizio di appello è idonea a costituire il contraddittorio sulle domande nuove, sulle modificazioni essenziali delle precedenti istanze e sui gravami incidentali solo nei riguardi delle parti costituite, mentre, affinché su tali domande e impugnative possa costituirsi il contraddittorio anche verso le parti contumaci, occorre che esse siano loro notificate con atto separato, ai sensi dell'art; 292 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)