Sez. 1, Sentenza n. 8973 del 05/07/2000 (Rv. 538240 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Convenuto vittorioso in primo grado - Domanda (subordinata) di garanzia nei confronti di terzo chiamato - Riproposizione in appello - Impugnazione incidentale - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Oneri processuali relativi - Inapplicabilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
La riproposizione nel giudizio di appello, da parte del convenuto vittorioso in primo grado, della domanda di manleva, formulata in via subordinata nei confronti di un terzo chiamato in garanzia, non implica la proposizione da parte sua di un'impugnazione incidentale e quindi non è assoggettata al relativo regime processuale, bensì alla disciplina dell'art. 346 cod. proc. civ. sulla riproposizione delle domande o eccezioni non accolte in primo grado. Pertanto deve escludersi la decadenza da tale domanda nel caso in cui sia mancata la notificazione al terzo garante, rimasto contumace in appello. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile in appello la domanda di manleva, per la mancata notificazione dell'"appello incidentale" al terzo garante).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)