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Sez. U, Sentenza n. 17 del 04/01/2007 (Rv. 594877 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Comportamento del magistrato - Censurabilità con riguardo all'utilizzo a fini privati del prestigio e dell'immagine della propria funzione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594877-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, costituisce ipotesi di grave disvalore deontologico, che denota violazione del principio basilare di terzietà del giudice, ogni comportamento che integri un utilizzo a fini personali della struttura giudiziaria, nonchè l'uso della propria immagine professionale e del prestigio della funzione professionale ricoperta per perseguire un obiettivo di interesse esclusivamente privato, quale, la riscossione di un credito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna a sanzione disciplinare emessa dalla Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura nei confronti di un magistrato, rappresentante della pubblica accusa, che, per poter recuperare il credito vantato nei confronti di una società fallita, aveva svolto e fatto svolgere alla polizia giudiziaria atti di indagine nei confronti del legale rappresentante della società, al di fuori di un regolare procedimento penale, allo scopo di intimidirlo e coartarlo a procedere personalmente all'estinzione del debito che la società aveva nei confronti del magistrato, al di fuori della corretta procedura concorsuale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)