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Sez. U, Sentenza n. 9774 del 19/07/2001 (Rv. 548291 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Comportamento del magistrato - Censurabilità con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548291-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Il comportamento del magistrato può essere censurabile disciplinarmente anche con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni quando riveli - in contrasto con i principi fondamentali di autonomia, terzietà, correttezza ed equilibrio cui in ogni momento la condotta del magistrato deve uniformarsi - scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonea a riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato stesso e dell'ordine giudiziario. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza della sezione disciplinare del CSM che aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento ad un giudice per le indagini preliminari che, nell'emettere un provvedimento di archiviazione e, successivamente, di rigetto della richiesta di proroga del termine delle indagini, aveva prestato una acritica adesione alla prospettazione del pubblico ministero senza minimamente valutare gli atti, con sostanziale rinuncia ad interpretare il ruolo giurisdizionale in modo corrispondente al modello legislativo e deontologico).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)